Art. 1.

      1. La Repubblica riconosce il 12 novembre, anniversario della strage di Nassiriya, «Giorno del ricordo in memoria delle vittime di Nassiriya», in memoria dei diciannove italiani, militari, carabinieri e civili, vittime di Nassiriya, e degli altri caduti nelle missioni militari di pace all'estero.
      2. In occasione del «Giorno del ricordo in memoria delle vittime di Nassiriya» sono previste iniziative per diffondere la conoscenza di quel tragico evento e trasmettere l'esempio di coraggio e di abnegazione dei nostri militari, ricordando il valore della loro missione e la natura del loro sacrificio presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado e, in particolare, delle scuole secondarie superiori. È altresì favorita, da parte di istituzioni ed enti, la realizzazione di convegni, incontri e dibattiti in modo da conservare la memoria di quel tragico evento.
      3. Il «Giorno del ricordo in memoria delle vittime di Nassiriya» è considerato solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Esso non determina riduzioni dell'orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.